Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 177 bis
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle principali azioni messe in campo per sostenere il settore agricolo, silvo-pastorale, agroalimentare, la pesca e lo sviluppo rurale in Lombardia. A questo scopo la Giunta regionale, anche avvalendosi delle informative inviate alla Commissione europea sull’attuazione del Programma di sviluppo rurale e degli altri studi sulle politiche agricole ordinariamente svolti, trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta:
a) le misure realizzate, principalmente nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, indicando il grado di risorse utilizzate, di partecipazione ai bandi e di copertura della domanda, i risultati conseguiti e le eventuali criticità riscontrate;
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
596. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) numero 4 della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia