Legge Regionale
5 dicembre 2008
, n. 31
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)
(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31
Art. 179 bis
1. Nei soli casi di violazioni sanabili previsti dal comma 4 le sanzioni si applicano previa diffida amministrativa consistente nell’invito rivolto dall’accertatore al trasgressore e all’eventuale responsabile in solido a ottemperare alle prescrizioni violate e ad elidere le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida. In caso di inottemperanza, si procede alla contestazione della violazione accertata.(599)
2. La diffida è contenuta in apposito verbale redatto secondo lo schema definito con decreto dirigenziale.
3. L’autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per una fattispecie già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.
3 bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, anche su base informatica, presso la competente direzione regionale, apposito registro delle violazioni, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “Regolamento generale sulla protezione dei dati”), e compatibilmente con i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità.(600)
4. Si considerano sanabili le violazioni sanzionate dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 130 decies, commi 1, 2 e 3, limitatamente alle fattispecie specificate con deliberazione della Giunta regionale in conformità alla normativa statale ed europea e nel rispetto del seguente criterio: possibilità di porre tempestivamente rimedio agli effetti della violazione accertata ricorrendo anche a soluzioni temporanee di congrua durata;(601)
c) articolo 162, comma 13, limitatamente alle violazioni di cui all’articolo 157, comma 1, lettere h) e i);
d) articolo 162, comma 17, limitatamente all’inosservanza dei requisiti e degli standard di servizio di cui all’articolo 2, comma 1, punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 marzo 2019.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - Collegato 2022), la Giunta regionale: (602)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
598. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23.
601. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 24.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia