Legge Regionale
23 dicembre 2008
, n. 33
Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-23;33
Art. 13
(Disposizioni relative ai consorzi dei bacini imbriferi montani - BIM)
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008'), i consigli di amministrazione e gli organi esecutivi, comunque denominati, dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) sono composti da tre membri nei consorzi fino a settanta co muni e da cinque membri nei consorzi con più di settanta comuni.
2. I consorzi BIM, i cui organi di amministrazione siano composti da un numero di membri superiore a quelli previsti dal comma 1, provvedono ad attuare la riduzione di cui al medesimo comma 1 entro trenta giorni dallo svolgimento delle prossime elezioni amministrative e adeguano gli statuti entro tre mesi dalla costituzione degli organi.
2 bis. Al presidente dei consorzi di cui al comma 1 può essere attribuita dall’assemblea del consorzio un’indennità mensile di carica nella misura non superiore al 50 per cento di quella prevista per il comune avente maggiore popolazione fra quelli appartenenti all’ambito territoriale di competenza del consorzio stesso, con esclusione dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e a condizione che il consorzio abbia piena autonomia di bilancio. Tale indennità non è cumulabile con l’eventuale indennità percepita per la partecipazione agli organi esecutivi dei restanti enti locali disciplinati dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). L’interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento per ciascuna. Resta a carico del BIM la copertura delle risorse economiche necessarie a far fronte all’indennità e agli oneri connessi.(4)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia