Legge Regionale
23 dicembre 2008
, n. 33
Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009
(BURL n. 52, 1° suppl. ord. del 27 Dicembre 2008 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-23;33
Art. 14
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia