Legge Regionale
4 marzo 2009
, n. 3
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Nel rispetto della parte II, titolo V, della Costituzione e dei principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), nonché di quelli desumibili dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la presente legge disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia