Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 9
(Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità)
1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
a) quando l'autorità espropriante approva il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare, il programma triennale delle opere pubbliche o il piano attuativo, comunque denominato, integrati ai sensi del comma 2;
b) in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità: l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.
2. Il progetto preliminare, anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 52 quater, comma 2, del TUE, e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intendono produrre l'effetto di cui al comma 1, lettera a), e il piano attuativo, comunque denominato, devono contenere:
a) piano particellare che individui i beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
b) motivazione circa la necessità di dichiarare la pubblica utilità in tale fase;
c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili in materia, con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi