Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 16
(Commissione provinciale espropri)
1. E' istituita in ogni provincia la commissione di cui all'articolo 41 del TUE, denominata commissione provinciale espropri (di seguito: commissione).
2. La commissione è composta:
a) dal presidente della provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o suo delegato;
c) dal presidente provinciale dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale, o suo delegato;
d) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla provincia;
e) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.
Gli esperti di nomina provinciale durano in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del consiglio provinciale.
3. La commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La provincia approva il regolamento della commissione, con il quale si:
a) individuano la sede e l'ufficio di segreteria;
b) disciplinano le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;
c) disciplinano le modalità di nomina dei componenti;
d) può prevedere e disciplinare sottocommissioni;
e) può variare l'ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di competenza della commissione;
f) disciplinano l'organizzazione e il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario.
5. La commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:
a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del TUE;
b) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUE;
c) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del TUE;
d) determina l'indennità per l'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del TUE;
e) determina il corrispettivo della retrocessione, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del TUE.
6. La Regione eroga alle province un contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della commissione, secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d'intesa con le province.
7. Il promotore dell'espropriazione, che ha richiesto l'intervento della commissione, rimborsa alla provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla provincia in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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