Legge Regionale
4 marzo 2009
, n. 3
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3
Art. 16
(Commissione provinciale espropri)
1. E' istituita in ogni provincia la commissione di cui all'articolo 41 del TUE, denominata commissione provinciale espropri (di seguito: commissione).
2. La commissione è composta:
e) da quattro esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla provincia, di cui tre su proposta delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed uno su proposta delle associazioni di categoria della proprietà fondiaria maggiormente rappresentative.
Gli esperti di nomina provinciale durano in carica fino alla scadenza ordinaria od anticipata del consiglio provinciale.
3. La commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
4. La provincia approva il regolamento della commissione, con il quale si:
5. La commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:
a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del TUE;
b) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del TUE;
c) determina l'indennità definitiva di espropriazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, del TUE;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia