Legge Regionale
10 marzo 2009
, n. 5
Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale
(BURL n. 10, 1° suppl. ord. del 13 Marzo 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-10;5
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento del fondo di cui all'articolo 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2009 ed euro 500.000,00 per l'anno 2010, cui si provvede con le risorse stanziate alla UPB 6.5.6.3.114 'Territorio montano e piccoli comuni' del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.
2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all'anno 2010, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della l.r. 34/1978.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia