Legge Regionale 30 marzo 2009 , n. 6

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Art. 2
(Funzioni)
1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;
b) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori, collaborando con gli organi di garanzia istituiti a livello regionale, provinciale e comunale che operano nelle medesime materie;(3)
c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;
d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, i fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;
e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico;
f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;
g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;
h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta delle persone) e della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile) e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;
i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni;
j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;
k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica;
l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province;
m) collabora con l'Osservatorio regionale sui minori di cui alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori), con l'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;
n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie;
o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, lettera k).
2 bis. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Garante promuove intese e collaborazioni con enti e istituzioni e si coordina con il Difensore regionale, e le altre autorità di garanzia. In particolare, qualora il Garante ritenga che una situazione possa essere sottoposta anche all’attenzione di altre autorità di garanzia, ne informa i soggetti interessati affinché possa essere fornita loro la migliore tutela in forma coordinata(4).
2 ter. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.(5)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchè l'articolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 24 giugno 2021, n. 10. Il comma è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera c) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale) pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchè l'articolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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