Legge Regionale
30 marzo 2009
, n. 6
Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)
(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6
Art. 6
(Struttura organizzativa)
2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione:
a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;
NOTE:
8. Il comma è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale), pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchè l'articolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia