Legge Regionale 30 marzo 2009 , n. 6

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Art. 9(11)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori. A tal fine, il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale che documenta e descrive:
a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;
b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;
c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche per i minori;
d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori, nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.
2. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 1 da parte delle Commissioni consiliari competenti, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione e i documenti consiliari che concludono il suo esame sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale. Della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.
NOTE:
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. n), numero 1., della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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