Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 50
1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.
2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia