Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 51
(Programmazione dei servizi)
(Art. 7, l.r. 20/95)(3)
1. Ai fini della programmazione dei servizi, il territorio regionale è articolato in undici bacini di traffico, corrispondenti alle circoscrizioni amministrative delle province.
2. La Giunta regionale, allo scopo di realizzare l' integrazione dei servizi pubblici non di linea con le altre modalità di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.
3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla Giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.
4. Le province individuano, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. La relativa deliberazione è trasmessa alla Giunta regionale.
5. I comuni sono tenuti a comunicare alle province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, con deliberazione della provincia da trasmettere alla Giunta regionale, ad altro o altri comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità.
6. Periodicamente, la Giunta regionale aggiorna i contingenti delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente relative a ciascun bacino di traffico, in relazione al mutamento di mobilità rilevato dalla commissione consultiva regionale di cui al comma 2.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi