Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 101
(Porti, approdi turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri)
(Art. 10, l.r. 20/94)(6)
1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.p.r. 527/1987.
2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono introitati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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