Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 105
(Limitazione alla circolazione delle unità di navigazione)
(Art. 14, l.r. 20/94)(6)
1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di venti nodi nelle ore diurne e di cinque nodi nelle ore notturne tranne che per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli organi competenti.
3. Nelle acque di competenza della Provincia autonoma di Trento, considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la navigazione delle unità a motore.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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