Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 105
1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia