Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 106
1. Le disposizioni di cui agli articoli 103, 104 e 105 non si applicano alle seguenti unità:
2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria 'A', residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia