Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 107
(Norme di comportamento di navigazione)
(Art. 16, l.r. 20/94)(6)
1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico, vigilanza e altri servizi pubblici;
c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
2. Le unità a motore e a vela devono tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.
4. È vietato ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.
5. È vietato seguire, nella scia o a distanza inferiore a cinquanta metri, le unità trainanti sciatori nautici.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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