Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 114
(Utilizzo delle banchine, dei pontili e dei moli pubblici)
(Art. 23, l.r. 20/94)(6)
1. È vietato:
a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;
b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;
c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici;
d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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