Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 129
(Finalità)
(Art. 1, l.r. 2/82)(8)
1. Con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, la Regione ammette ai contributi di esercizio di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 (Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore) gli enti e le imprese di trasporto produttrici, ai sensi della normativa vigente, di servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di cose, effettuati in modo continuativo e periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, con esclusione degli autoservizi di gran turismo e dei servizi con spese a totale carico del committente.
2. Per servizi di trasporto con spese a totale carico del committente si intendono i servizi di cui al comma 1 che, pur avendo le caratteristiche enunciate, sono rivolti al soddisfacimento di esigenze di singoli gruppi di utenti, omogenei per fascia di appartenenza, quali i lavoratori di determinati presidi aziendali, gli studenti di determinati plessi scolastici ed altre categorie assimilabili.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
8. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente articolo resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 7 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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