Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 130
1. Ai fini di cui al presente Capo, i modi e le categorie di trasporto sono i seguenti:
Modi di trasporto | Categorie di trasporto |
automobilistici: | - servizi di linea viaggiatori |
impianti fissi: | - servizi ferroviari metropolitani - servizi tranviari - servizi filoviari - servizi ferroviari - servizi funicolari - servizi funiviari |
di navigazione interna: | - servizi lacuali |
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia