Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 131
1. Il dirigente competente approva annualmente il piano di riparto dei contributi di esercizio determinati ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 43, comma 13, agli enti ed alle imprese di cui all'articolo 129 sulla base delle percorrenze autorizzate, con successivo conguaglio in base alle percorrenze autorizzate ed effettuate nell'anno cui si riferiscono i contributi stessi, rapportando i contributi ai finanziamenti annui.
2. Le eventuali perdite o disavanzi non coperti da contributi regionali come sopra determinati restano a carico delle singole imprese ed aziende erogatrici dei servizi di trasporto.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con decreto del dirigente competente, in via anticipata mensile, direttamente agli enti ed imprese di trasporto.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia