Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 132
(Obblighi dei beneficiari dei contributi)
(Art. 7, l.r. 2/82)(8)
1. I contributi di esercizio sono concessi a favore degli enti ed imprese erogatrici di servizi di trasporto, i quali:
a) abbiano osservato le disposizioni vigenti in materia di servizi pubblici di linea;
b) abbiano effettuato regolarmente la gestione delle linee, salvo modifiche o interruzioni conseguenti a provvedimenti adottati dalle competenti autorità.
2. Gli enti e le imprese di cui al comma 1 presentano domanda di contributo a province e comuni, che la inoltrano alla Regione.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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