Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
Art. 136
1. Sono ammessi a finanziamento quali servizi di trasporto pubblico locale, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 43, comma 13, i servizi funiviari Margno-Pian delle Betulle; Albino-Selvino e Argegno-Pigra; Ponte di Piero-Monteviasco; Malnago-Piani d'Erba, nonché i servizi funicolari Como-Brunate; Bergamo-Bergamo Alta, Bergamo Alta-San Vigilio e il servizio funicolare Motta-Campodolcino.
2. I servizi lacuali di linea di trasporto pubblico collettivo di persone ammessi a contributo non comprendono i servizi svolti dalla gestione governativa sui laghi Maggiore, Como, Garda fino a quando la gestione stessa non sia stata trasferita alla regione previo risanamento, in applicazione del secondo comma dell'articolo 98 del d.p.r. 616/1977 e con la debita dotazione finanziaria.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia