Legge Regionale
14 luglio 2009
, n. 11
Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)
(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11
PARTE I
DEI TRASPORTI IN GENERALE
PARTE II
DEI SINGOLI SERVIZI E MODALITA' DI TRASPORTO
TITOLO IV
TRASPORTO LACUALE E FLUVIALE
Capo II
Disposizioni particolari per alcuni laghi lombardi
Sezione II
Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda
Art. 92
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, in applicazione degli artt. 59, 97 e 98 del d.p.r. 616/1977 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).
Art. 93
1. L'efficacia delle disposizioni oggetto dell'intesa, inserite negli articoli da 96 a 121, è subordinata all'approvazione, da parte di ciascuno degli enti preposti, di provvedimenti legislativi di identico contenuto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei provvedimenti medesimi.
Art. 94
1. È istituito un comitato permanente d'intesa fra gli enti preposti per l'attuazione della normativa in materia, nonché per lo studio e l'elaborazione degli eventuali aggiornamenti.
2. Il comitato è composto dai presidenti delle rispettive giunte, o da un assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di ciascuno dei tre consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai consigli medesimi; è convocato due volte all'anno entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre quando lo richiedono tre dei componenti.
Art. 95
1. Il comitato può avvalersi di esperti estranei alle amministrazioni interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.
2. La nomina degli esperti di cui al comma 1è ratificata da ciascuno degli enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a carico dei singoli bilanci.
Art. 96
1. In attuazione dell'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.p.r. 527/1987, le funzioni amministrative per l'utilizzazione turistico ricreativa delle aree del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.
Art. 97
1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano, gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.
Art. 98
1. La concessione per l'occupazione di spazi acquei è rilasciata dagli enti preposti sulla base degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97 e della specifica legislazione in materia concessoria, salvo la facoltà di delega ai comuni.
Art. 99
1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvedono nel quadro degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97.
Art. 100
1. È vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli spazi acquei per una larghezza di almeno metri 2,50 nonché le aree di accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli ed ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti organi degli enti preposti.
Art. 101
1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi nonché di rimessaggi e cantieri nell'ambito del demanio lacuale è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli enti preposti, ai sensi dell'articolo 59 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 1 del d.p.r. 527/1987.
2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono introitati dagli enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio statale.
Art. 102
1. I canoni introitati dagli enti preposti e dai comuni per le concessioni previste dagli articoli 98, 99 e 101 sono destinati, a cura di ciascun ente, esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree demaniali e per l'esercizio di attività di vigilanza, secondo i criteri previsti dall'articolo 97.
Art. 103
1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.
2. La fascia di protezione di cui al comma 1è ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.
3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a tre nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.
Art. 104
1. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone riservate alla balneazione appositamente delimitate.
Art. 105
1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'articolo 103, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.
Art. 106
1. Le disposizioni di cui agli articoli 103, 104 e 105 non si applicano alle seguenti unità:
2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria 'A', residenti nei comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con altri utenti.
Art. 107
1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
2. Le unità a motore e a vela devono tenersi almeno a cento metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale nonché osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità di servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e attracco.
Art. 108
Art. 109
1. In tutta la sponda lombarda del lago, nonché su banchine, moli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro.
2. È vietato scaricare in acqua residui di combustione di oli lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
Art. 110
1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno cinquecento metri dalla riva.
2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a dodici metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate di un'adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo sciatore trainato;
3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dal comma 2 dell'articolo 105, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di venticinque nodi; per le scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai regolamenti sportivi.
Art. 111
1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
Art. 112
1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
Art. 114
Art. 115
1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti organi regionali e provinciali.
Art. 116
1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.
Art. 119
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli da 103 a 115, è soggetto alla sanzione amministrativa da 103 euro a 516 euro.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 116 e 117 della presente sezione, è soggetto alla sanzione amministrativa da 52 euro a 258 euro.
3. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 689/1981 e delle leggi regionali vigenti.
Art. 120
1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente sezione è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.
2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.
3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.
4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.
5. Nell'ambito del comitato di intesa di cui all'articolo 94 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della presente sezione.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni individuate dallo stesso comma 1 dell'articolo art. 64 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. 

2. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, fatto salvo quanto previsto dallo stesso art. 64, comma 1, della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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