Legge Regionale 
   23 ottobre 2009 
  , n. 22
  
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia
(BURL n. 43, 1° suppl. ord. del 26 Ottobre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-10-23;22
Art. 11
    (Esercizio delle funzioni)
    
      
      
      1.  Il CAL si riunisce in almeno tre sessioni di lavoro nel corso dell'anno; si riunisce almeno due volte all'anno in composizione integrata, nella sessione di lavoro di cui all'articolo 54, comma 9, dello Statuto.
    
      
      
      2.  Una delle sessioni, da tenersi entro il 30 novembre, è dedicata all’esame del bilancio di previsione e dei progetti di legge riguardanti la legge di stabilità regionale e il collegato alla manovra finanziaria. I pareri su tali provvedimenti sono resi dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 30 novembre.(14)
    
      
      
      2 bis. Il parere sul progetto di legge riguardante l’assestamento di bilancio è reso dal CAL direttamente alla commissione consiliare competente in materia di programmazione e bilancio entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale e comunque non oltre il 15 luglio.(15)
    
      
      
      3.  Alle sedute del CAL possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto i consiglieri relatori nelle commissioni consiliari dei provvedimenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente della Regione o suo delegato.
    
      
      
      4.  I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta, salvo che disposizioni di legge o il regolamento generale del Consiglio regionale prescrivano termini più brevi per l'approvazione degli atti sottoposti all'esame del CAL.
    
    
      
      
      5 bis. L'articolo 54, comma 4, dello Statuto trova applicazione unicamente per i progetti di legge previsti dall'articolo 54, comma 2, dello Statuto medesimo.(16)
  NOTE:
  
  
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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