Legge Regionale 6 novembre 2009 , n. 23

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione

(BURL n. 45, 1° suppl. ord. del 09 Novembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-11-06;23

Art. 4
(Patto di stabilità territoriale)(1)
1.
2.
3.
4.
5. In applicazione dell'articolo 7 quater, comma 8, del d.l. 5/2009 come inserito dalla l. 33/09è istituito nel bilancio regionale un fondo la cui dotazione finanziaria è quantificata entro i limiti previsti dal medesimo articolo.
6. Il fondo di cui al comma 5 è finalizzato al finanziamento delle spese di investimento, escluse le spese di natura obbligatoria, le spese in annualità e a pagamento differito, nei limiti fissati dal patto di stabilità interno.
NOTE:
1. L'articolo è stato abrogato dall'art. 9, comma 5 della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 fatti salvi i commi 5 e 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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