Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 3
(Presentazione delle candidature)
1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio sono presentate al Presidente del Consiglio regionale e possono essere proposte dalla Giunta regionale, dai consiglieri regionali, dagli ordini e collegi professionali, da associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni o da almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
3. In riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma 1 titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i generi.
5. A ciascuna proposta di candidatura deve essere altresì allegata la seguente documentazione concernente il candidato, il quale ne attesta la veridicità e completezza con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000:(4)
c) il curriculum professionale, nonché l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, ricoperti alla data di presentazione della candidatura e almeno nei cinque anni precedenti;
d) l'indicazione dei rapporti intercorrenti o precorsi con la Regione e gli enti da essa dipendenti;
g) per gli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale, la documentazione attestante l'iscrizione nel registro dei revisori legali.(5)
6. Qualora la documentazione di cui al comma 5 sia incompleta, gli uffici ne richiedono l'integrazione, stabilendo un termine in ragione dell'urgenza di provvedere alla nomina.
7. Sono dichiarate inammissibili le candidature prive o carenti della documentazione di cui al comma 5.
8. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, riapre i termini per la presentazione ovvero provvede a presentare candidature, allegando la documentazione di cui al comma 5.(6)
NOTE:
5. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 e dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia