Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 5
(Requisiti professionali)
1. Per i soggetti candidati agli incarichi di revisore legale o di componente di collegio sindacale è richiesta l’iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).(8)
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i rappresentanti del Consiglio regionale, da nominare o designare ai sensi del presente titolo, che non rivestono la carica di consigliere regionale, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:
b) esperienza almeno triennale di tipo professionale o dirigenziale o direttiva maturata presso enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico. Viene considerato periodo utile, ai fini della valutazione dell'esperienza, l'assenza obbligatoria e facoltativa per maternità fino al massimo di un anno.
3. Le cariche pubbliche di parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o assessore regionale, presidente o assessore provinciale, sindaco o assessore di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno cinque anni, sono equiparate all'esperienza direttiva di cui alla lettera b) del comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo nonché dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7 e dell'articolo 6, non si applicano alle candidature di consiglieri regionali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia