Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 6
(Esame delle candidature)(9)
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette le proposte di candidature pervenute, unitamente alla relativa documentazione, alla commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, indicando il termine entro il quale la stessa deve esprimere il parere.
2. Su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti la commissione consiliare può procedere all’audizione dei candidati, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.
3. Il parere della commissione, non vincolante, è comunicato a tutti i consiglieri dal Presidente del Consiglio regionale.
4. Se la commissione consiliare non esprime il parere nei termini richiesti, il Consiglio regionale può procedere comunque alla nomina o designazione.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle proposte di candidatura relative agli incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.
NOTE:
9. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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