Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 7
(Cause di esclusione)
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:
a) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
b) siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
c) siano stati condannati con sentenza definitiva, o sottoposti a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, in relazione alle situazioni richiamate dall'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
d) ricadono nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, numeri 1), 2), 3) e 4) della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale) e, in particolare:
1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
2) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza, nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;
3) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato, nel territorio nel quale esercitano il loro comando;
4) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio.
2. Le disposizioni del comma 1 concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvi gli effetti dell'estinzione di cui all'articolo 445, comma 2, del c.p.p..
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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