Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 8
(Incompatibilità)
1. Salve le incompatibilità stabilite dalla legge elettorale regionale, non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
b) i componenti di organi consultivi o di vigilanza o di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli enti od organismi ai quali la nomina e designazione si riferisce;
c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, tributari e di ogni altra giurisdizione speciale;
f) i sindaci e gli assessori dei comuni della Lombardia con popolazione residente superiore a 40.000 abitanti, gli assessori ed i presidenti di provincia della Lombardia, i componenti degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) limitatamente agli incarichi di componente di Collegio sindacale e di revisore legale, l'incompatibilità non opera nel caso in cui l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione con ambito operativo estraneo al territorio della provincia o della città metropolitana presso cui ha sede l'ente locale nel quale è esercitata la carica;(10)
h) i componenti della Commissione garante dello Statuto di cui all'articolo 59 dello Statuto e il difensore regionale di cui all'articolo 61 dello Statuto;
i) il difensore civico di provincia della Lombardia o di comune lombardo con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
j) il presidente ed i componenti della giunta delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia;
k) il direttore generale, il direttore sociale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico della Lombardia, e di questi ultimi anche il direttore scientifico; limitatamente agli incarichi di componente di collegio sindacale e di revisore legale, le incompatibilità non operano a condizione che l'incarico sia assunto presso ente, azienda o istituzione, anche del settore sanitario, avente ambito operativo estraneo al territorio della provincia presso cui ha sede l'azienda di appartenenza del dirigente;(11)
l) i consiglieri regionali, i componenti della Giunta e i sottosegretari di cui all'articolo 25, comma 5, dello Statuto; l'incompatibilità non opera nel caso in cui le leggi, i regolamenti e gli atti istitutivi prevedano la titolarità della carica di consigliere regionale;
NOTE:
11. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia