Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 9
(Conflitto d'interessi)
1. Non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento agli incarichi stessi o con l'ente interessato alla nomina e in particolare:
a) i dipendenti pubblici che assolvano a mansioni inerenti l'esercizio della vigilanza sull'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
b) chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
c) chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione;
d) chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado.
2. Nei casi di conflitto di interesse e nelle situazioni d'incompatibilità la nomina o designazione è inefficace se il prescelto, al momento dell'accettazione della nomina o della designazione, non abbia posto fine al conflitto d'interesse o fatto cessare la situazione d'incompatibilità presentando le dimissioni dalla carica ricoperta, chiedendo il collocamento in aspettativa, laddove previsto da norme vigenti e, in ogni caso, astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle funzioni incompatibili.
3. Il verificarsi di conflitti d'interesse o di cause di incompatibilità successivamente all'assunzione dell'incarico, comporta la decadenza dall'incarico dei soggetti nominati o designati qualora l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.
4. Nel caso di cui ai commi 2 e 3, il Presidente del Consiglio regionale, accertata, anche d'ufficio, la sussistenza del conflitto d'interesse o della causa di incompatibilità, invita l'interessato a farli cessare entro dieci giorni dal ricevimento della relativa comunicazione; trascorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio regionale dichiara, con provvedimento motivato, la decadenza del soggetto dalla carica ricoperta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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