Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 10
(Cumulo di incarichi - limitazioni - opzione)
1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione, anche se effettuata dalla Giunta regionale o dal suo Presidente, comporta la decadenza dall'incarico ricoperto.
2. La nuova nomina o designazione è inefficace in carenza dell'accettazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso di nomina o designazione. A tal fine, all'atto dell'accettazione della nuova nomina o designazione il candidato deve formalizzare le contestuali dimissioni dall'incarico rivestito, ovvero rinunciare alla stessa, optando per l'incarico in atto.
3. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 è consentito il cumulo di due incarichi di componente di collegio sindacale o di revisore legale.(12)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia