Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 11
(Operazioni preliminari)
1. Le candidature presentate al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, corredate dal parere della commissione consiliare di cui all’articolo 6 ovvero dall'istruttoria degli uffici, volta ad accertare l'iscrizione nel registro dei revisori legali in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale, sono comunicate ai consiglieri regionali almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione.(14)
NOTE:
14. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22, dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 e dall'art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia