Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 12
(Votazioni)
1. Ogni consigliere dispone di un numero di voti tale da assicurare alla minoranza la nomina o designazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. È comunque assicurata alla minoranza la nomina o designazione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di tre componenti.
1 bis. Qualora in sede di scrutinio i consiglieri segretari accertino che il risultato della votazione non è conforme alle disposizioni di legge in materia di tutela delle minoranze e di equilibrio di genere, il Presidente del Consiglio regionale, sentito seduta stante l'Ufficio di Presidenza, proclama l'esito della votazione, comunica che il risultato non è conforme alla legge, invalida la votazione stessa e procede all'indizione di una nuova votazione. Qualora anche questa votazione non abbia esito conforme alle condizioni previste dalla legge,il Presidente del Consiglio annuncia che la proposta di nomina verrà nuovamente iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio. Se anche in tale successiva seduta l'Assemblea delibera in maniera non conforme alle disposizioni di legge oppure non procede alla votazione, il Presidente del Consiglio provvede ai sensi dell'articolo 15.(15)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia