Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 14
(Durata e proroga degli incarichi)
1. Gli incarichi per i quali la legge prevede una durata pari a quella della legislatura regionale scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima convocazione del nuovo Consiglio regionale.
2. Quanto disposto dal comma 1 si applica altresì agli incarichi per i quali non è previsto il termine di scadenza.
3. Gli incarichi dei soggetti nominati e designati a norma della presente legge sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza dell'incarico o dell'organismo interessato.
4. Nel caso in cui la nomina o designazione comporti la titolarità della carica di consigliere regionale, alla cessazione, per qualsiasi causa, di detta carica, consegue la decadenza dall'incarico ricoperto presso l'ente o l'organismo esterno alla Regione; quando la nomina o designazione sia avvenuta da parte del Consiglio regionale, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica, salvo che non si tratti di termine della legislatura o di scioglimento anticipato del Consiglio regionale.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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