Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 15
(Funzioni sostitutive)
1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'articolo 14, comma 3, qualora il Consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, provvede il Presidente del Consiglio.
2. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'articolo 3, fermo restando l'acquisizione del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici volta ad accertare l'iscrizione al registro dei revisori legali, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.(18)
NOTE:
18. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. g) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22, dall'art. 7, comma 1, lett. h) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22 e dall'art. 7, comma 1, lett. i) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia