Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 15
(Funzioni sostitutive)
1. Nei cinque giorni antecedenti alla scadenza dei termini di cui all'articolo 14, comma 3, qualora il Consiglio regionale non esprima le nomine o designazioni di sua competenza, provvede il Presidente del Consiglio.
2. Le nomine o designazioni adottate nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, sono effettuate nell'ambito delle candidature pervenute a norma dell'articolo 3, fermo restando l'acquisizione del parere della commissione consiliare di cui all'articolo 6 ovvero dell'istruttoria degli uffici volta ad accertare l'iscrizione al registro dei revisori legali, in caso di candidature a revisore legale o di componente di collegio sindacale.(18)
3. Le funzioni di cui al presente articolo sono anche esercitate per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale in organismi di nuova costituzione nel caso in cui il Consiglio non si esprima nei termini generali di legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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