Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 16
(Accettazione - dichiarazioni)
1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso della nomina o designazione, inviato dagli uffici del Consiglio regionale immediatamente dopo l'adozione del provvedimento, il nominato o designato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
c) l'inesistenza o la cessazione di conflitti di interesse in relazione all'incarico da assumere, di cui all'articolo 9, e l'inesistenza di limitazioni riferite al cumulo di incarichi, di cui all'articolo 10;
3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), l'amministrazione regionale acquisisce, anche a campione, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.
4. Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al Presidente del Consiglio regionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data in cui si è verificato o da quella in cui ne è venuto a conoscenza, il sopravvenire di eventuali cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia