Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 25
Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale
(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25
Art. 17
(Revoca e decadenza dall'incarico)
1. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 7è nulla.
2. L'organo che ha deliberato la nomina o la designazione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. È altresì revocata la nomina o designazione di coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b).
3. Coloro che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni indicate dall'articolo 7, comma 1, lettere c) e d) decadono di diritto dall'incarico; il termine della decadenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, non appena venuto a conoscenza di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 è tenuto a revocare la nomina o designazione nel caso di cui ai commi 1 e 2 e a dichiarare la decadenza dall'incarico nei casi di cui al comma 3.
5. La infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere d) ed e) e al comma 4 dell'articolo 16 può essere accertata in ogni momento e nei modi e nelle forme di legge e comporta la decadenza dalla nomina o dalla designazione; la decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia