Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 25

Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;25

Art. 18
(Sospensione dall'incarico)
1. In caso di condanna non definitiva, il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), comporta la sospensione di diritto dagli incarichi conferiti a norma della presente legge, ai sensi dell'articolo 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 55/1990.
2. In caso di sospensione dall'incarico si provvede alla sostituzione a norma dell'articolo 13, comma 1, per la durata della sospensione stessa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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