Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 27
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)
(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27
Art. 27
10. Gli accorpamenti delle ALER indicate nell’allegato A non producono riduzione del personale in servizio. La rideterminazione della dotazione organica avviene entro dodici mesi dall’adeguamento dello statuto di ciascuna ALER, previa concertazione con le parti sociali, al fine di salvaguardare gli attuali spazi occupazionali, anche attraverso percorsi di riconversione e riqualificazione.(4)
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia