Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 27
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)
(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27
Art. 30
1. I criteri per la determinazione dei canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica sono fissati nel rispetto del principio di sopportabilità per l'inquilino e di sostenibilità economica del sistema di edilizia residenziale pubblica.
2. Sono soggette alle disposizioni del presente capo le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, quale servizio d'interesse economico generale, di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 5, del r.r. 1/2004, nonché le altre unità non residenziali realizzate nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le unità abitative di cui all'articolo 1, comma 4, del r. r. 1/2004.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia