Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 39
(Art. 35 bis, L.R. 91/1983)
(Partecipazione dell'utenza)(5)
1. I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti sia alle loro organizzazioni sindacali.
2. La Regione favorisce altresì la partecipazione degli utenti alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica tramite preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.
3. Gli assegnatari hanno facoltà di incaricare, con comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota mensile di adesione all'organizzazione sindacale prescelta. L'ente gestore effettua almeno trimestralmente, a titolo non oneroso, il versamento con rendiconto delle somme riscosse alle organizzazioni sindacali cui competono.
4. Comuni ed enti gestori riconoscono e promuovono il diritto di riunione degli utenti e delle loro organizzazioni sindacali, anche concedendo opportuni spazi, in forma sia temporanea che permanente, a canone agevolato.
5. Quanto disposto dal presente articolo è attuato mediante protocolli di intesa tra enti gestori ed organizzazioni sindacali degli utenti.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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