Legge Regionale
4 dicembre 2009
, n. 27
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)
(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27
Art. 41
1. Per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi di frequenza di studenti, provenienti da altro comune, iscritti a corsi universitari e post universitari, comunque denominati, possono essere realizzate strutture alloggiative da assegnare in locazione.
2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere realizzate da università, cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti a seguito di partecipazione ad apposito bando della Regione che individua il contributo massimo concedibile, la durata dell'iniziativa, nonché il limite massimo dell'ISEE dei fruitori che non deve superare i 44.000,00 euro, riferito anche alla famiglia di origine. I realizzatori-gestori devono adottare una contabilità separata per ogni iniziativa ammessa al contributo. Il bando stabilisce inoltre i criteri necessari per individuare l'eventuale sovracompensazione ad opera del contributo e quindi la restituzione di somme alla Regione. I fruitori delle strutture devono essere studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea comunque denominati. Il gestore della struttura redige una graduatoria delle domande di fruizione in base all'ISEE. Il canone di locazione è stabilito in base alle norme vigenti.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia