Legge Regionale 10 dicembre 2009 , n. 28

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28

Art. 8
(Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sulla conformità degli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, è esercitata dalla struttura regionale competente in materia di miniere.
2. Chiunque esegue interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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