Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 5 bis
1. Nell'ambito della competente direzione generale della Giunta regionale è costituito l'Osservatorio epidemiologico regionale con il compito di:
a) promuovere l'istituzione, ai vari livelli del servizio sanitario, di strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata al fine di produrre statistiche sanitarie omogenee;
b) raccogliere dai vari livelli del servizio sanitario dati che riguardano lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;
c) elaborare i dati contenuti nei flussi informativi provenienti dai vari livelli del SSL, compresi quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale, al fine di produrre statistiche sanitarie relative allo stato di salute e alle fragilità;
d) in coerenza con il principio one health, fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alle diverse direzioni generali della Giunta regionale per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;(62)
e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali;
f) identificare i fattori responsabili della patogenesi delle malattie e individuare le condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza di malattie;
g) programmare e attuare indagini volte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e sociosanitario e migliorare gli interventi sanitari;(63)
h) assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle aziende sanitarie, nonché la diffusione ai cittadini attraverso l’accessibilità on line e la pubblicazione sul sito web di rapporti e analisi; (64)
i) osservazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) utilizzati in Lombardia, al fine di ottimizzare le prestazioni eseguite dal SSR ed evitare interventi inappropriati;(65)
2. L'Osservatorio epidemiologico attiva collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni, con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, con il laboratorio epidemiologico dell'Istituto superiore di sanità, con le università, gli enti di ricerca e con le strutture sanitarie pubbliche e private, anche di livello internazionale, in grado di fornire supporto per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. (66)
NOTE:
62. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
63. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
64. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
65. La lettera è stata modificata dall'art. 7, comma 1, lett. d) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia