Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 7
(Aziende socio sanitarie territoriali e aziende ospedaliere)(92)
1. Sono istituite le aziende socio sanitarie territoriali, di seguito denominate ASST, come da allegato 1.
2. Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del servizio, di diritto pubblico e di diritto privato, all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attivitàè volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all’articolo 10 e delle farmacie convenzionate, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale. In particolare le ASST operano garantendo la completa realizzazione dei principi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) e i).(93)
3. Fermo restando il principio della libera scelta da parte del cittadino e in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), le ASST garantiscono e valorizzano il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni.
4. Le ASST adottano l’organizzazione interna più idonea al soddisfacimento dei bisogni di salute del territorio di riferimento sottoponendola all’approvazione della Giunta regionale e si articolano in due settori aziendali, rispettivamente definiti polo territoriale e polo ospedaliero, che afferiscono direttamente alla direzione generale. La responsabilità di garantire il coordinamento della gestione di ciascun settore aziendale spetta al direttore generale il quale, al fine di ottimizzare il funzionamento e la gestione dei settori aziendali, attribuisce al direttore sanitario la funzione di direzione del settore aziendale polo ospedaliero e al direttore sociosanitario la funzione di direzione del settore aziendale polo territoriale. La remunerazione delle prestazioni connesse allo svolgimento di tali incarichi s’intende ricompresa nel compenso pattuito al momento del conferimento della nomina da parte del direttore generale delle funzioni e dell’incarico di direttore sanitario e direttore sociosanitario delle ASST.(94)
5. Considerata la complessità organizzativa e funzionale dei settori aziendali delle ASST, la direzione generale deve garantire sia la specificità che il coordinamento delle attività svolte dai rispettivi settori aziendali. A tal fine il direttore generale conferisce a ciascun settore aziendale autonomia economico-finanziaria all’interno del bilancio aziendale, nonché autonomia gestionale per lo svolgimento delle rispettive funzioni, per consentire il conseguimento degli obiettivi aziendali ricavabili dalla presente legge e di quelli attributi annualmente dal direttore generale articolati rispetto ai due settori aziendali.(95)
6. Il direttore generale, che mantiene la piena potestà gestionale delle ASST, può revocare una o entrambe le funzioni di direzione dei settori aziendali conferiti per ragioni organizzative e gestionali.
7. Il direttore amministrativo, tenuto conto degli obiettivi aziendali dei settori polo territoriale e polo ospedaliero, sovraintende per quanto di propria competenza all’attività contabile ed amministrativa dei settori aziendali, garantendo l’unicità e l’universalità del bilancio delle ASST.(96)
8. Ai settori aziendali polo ospedaliero e polo territoriale afferiscono le professioni sanitarie, ordinate sulla base di una specifica organizzazione, da definire nei piani di organizzazione aziendale, che garantisca una direzione delle attività di assistenza, tecnico sanitaria, prevenzione e riabilitazione, nelle aree previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica). A tal fine la redazione delle linee guida dei POAS deve prevedere la valorizzazione di tutte le aree delle professioni sanitarie.(97)
9. Il settore aziendale polo ospedaliero si articola in presidi ospedalieri e in dipartimenti organizzati in diversi livelli di intensità di cura, in coerenza con il regolamento sugli standard ospedalieri. Questo settore è prevalentemente dedicato al trattamento del paziente in fase acuta.(98)
10. Il settore aziendale polo ospedaliero è organizzato in dipartimenti a cui afferiscono le strutture complesse secondo quanto previsto dalla normativa statale e dai CCNL di riferimento. Il dipartimento di emergenza e urgenza è costituito nelle aziende e nei presidi individuati dalla programmazione regionale. La Giunta regionale dispone, nell’adozione del POAS, che in ogni ASST sia individuato il polo ospedaliero costituito da almeno un presidio ospedaliero.(99)
11. Il settore aziendale polo territoriale delle ASST è articolato in distretti e in dipartimenti a cui afferiscono i presidi territoriali delle stesse ASST che svolgono l’attività di erogazione dei LEA riferibili all’area di attività dell’assistenza distrettuale. Le ASST favoriscono l’integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie con le funzioni sociali di competenza delle autonomie locali in raccordo con la conferenza dei sindaci sulla base della valutazione dei fabbisogni del territorio elaborati dall’ATS, sentito il collegio dei sindaci, nell’ambito della funzione programmatoria del dipartimento di cui all’articolo 6, comma 6, lettera f). Al polo territoriale delle ASST afferisce la cabina di regia dell’ASST, con il compito di dare attuazione all’integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, la cui composizione è determinata con provvedimento del direttore generale dell’ASST secondo linee guida stabilite dalla Giunta regionale.(100)
11 bis. Al polo territoriale delle ASST afferiscono comunque i seguenti dipartimenti:(101)
a) dipartimento di cure primarie;
b) dipartimento della salute mentale e delle dipendenze;
c) dipartimento funzionale di prevenzione.
12. Il settore aziendale polo territoriale delle ASST, a cui è attribuito il coordinamento dell’attività erogativa delle prestazioni territoriali, eroga, per il tramite dell’organizzazione distrettuale, prestazioni specialistiche, di prevenzione sanitaria, di diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa complessità, nonché le cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni medico-legali. Eroga, inoltre, le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali territoriali e domiciliari in base a livelli di intensità di cura in una logica di sistema e di integrazione delle funzioni e delle risorse, con modalità di presa in carico, in particolare per persone in condizione di cronicità e di fragilità. Le attività di prevenzione sanitaria sono svolte dal dipartimento funzionale di prevenzione, in coerenza con gli indirizzi di programmazione del dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria delle ATS, e con il PRP che assicura la funzione di governance e l'identificazione dei soggetti erogatori delle prestazioni.(102)
13. Al settore polo territoriale, secondo l’articolazione distrettuale di cui all’articolo 7 bis, è affidata l’erogazione delle prestazioni distrettuali. A tale settore afferiscono:(103)
a) gli ospedali di comunità previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
b) le case di comunità previste dal PNRR;
c) le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR.
14. Le ASST gestiscono gli ospedali di comunità e le case di comunità direttamente, ovvero anche mediante la stipulazione di accordi tra le stesse e altri soggetti erogatori accreditati, validati dalla competente ATS. Tali presidi possono essere preferibilmente organizzati in collegamento funzionale con le unità complesse di cura primarie e con la rete delle farmacie convenzionate, garantendo il coordinamento con l’attività degli specialisti ambulatoriali, anche attraverso il relativo elenco regionale per la specialistica ambulatoriale convenzionata (ERSAC). Tali presidi devono essere ben identificabili dal cittadino e costituiti all’interno di strutture, quali presidi ospedalieri, poliambulatori, strutture territoriali e unità d’offerta sociosanitarie, collegate in via informatica con l’azienda di appartenenza e dotate di strumentazioni di base, che costituiscono sedi privilegiate per l’esercizio della medicina di iniziativa nei confronti delle cronicità e delle fragilità, e concorrono a garantire la continuità delle cure.(104)
15. Gli ospedali di comunità sono strutture multi servizio deputate all’erogazione di prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto conto delle peculiarità territoriali come definite nel PSSL, di prestazioni ambulatoriali e domiciliari. (105)
16. Le case di comunità, che svolgono le loro funzioni anche in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e la cui distribuzione territoriale è attuata in applicazione delle linee di indirizzo nazionali e in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio dell’Unione europea del 13 luglio 2021, e con la programmazione regionale e in cui operano i professionisti menzionati nel suddetto Piano ivi inclusi i MMG o i PLS riuniti in associazione o in cooperativa:(106)
a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità garantendo l’integrazione delle attività sanitarie e sociosanitarie con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali;(107)
b) possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la programmazione dell’ATS territorialmente competente;
c) promuovono percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria;
c bis) garantiscono il collegamento tra ospedale e territorio attraverso la presenza dell’infrastruttura tecnologica e l’integrazione multiprofessionale assicurata anche dall’attività dei MMG e PLS, anche riuniti in cooperativa e in collaborazione con le farmacie convenzionate ai sensi del d.lgs. 153/2009, secondo un modello organizzativo a due livelli, avanzato e di base, per garantire prossimità, facilità ed equità di accesso ai servizi, anche nelle zone rurali e della fascia montana, considerando le caratteristiche fisiche, demografiche e insediative del territorio e i bisogni di salute della popolazione di riferimento anche in rete con gli ambulatori sociosanitari territoriali di cui all’articolo 10, comma 11 quater. In ogni casa di comunitàè presente un punto unico di accesso, accoglienza, informazione e orientamento del cittadino che opera in stretto contatto con la COT distrettuale al fine di assicurare un accesso unitario, appropriato e integrato all’assistenza sanitaria, sociosanitaria e socioassistenziale. Al fine di assicurare l’integrazione sociosanitaria degli interventi, nella casa di comunitàè prevista la presenza del servizio sociale professionale del SSR, dello psicologo e del consultorio.(108)
17. Gli ospedali di comunità possono essere organizzati secondo le modalità previste per l’ospedale di comunità di cui al punto 10.1 dell’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70. (109)
17 bis. Le COT sono punti di accesso territoriali, fisici e digitali, di facilitazione e governo dell’orientamento e utilizzo della rete di offerta sociosanitaria all’interno del distretto. È istituita una COT in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e socioassistenziali.(110)
17 ter. La ASST, con periodicità triennale, tramite la direzione sociosanitaria e i direttori di distretto, sentita la conferenza dei sindaci che esprime parere obbligatorio, e attuando idonee procedure di consultazione delle associazioni di volontariato, di altri soggetti del terzo settore e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative presenti nel territorio, predispone il piano di sviluppo del polo territoriale (PPT) con specifica e analitica declinazione e dettaglio su base distrettuale. Il PPT definisce la domanda di salute territoriale, la programmazione e progettazione dei servizi erogativi, assicurando l’integrazione delle funzioni e delle prestazioni sociali con quelle sanitarie e sociosanitarie distrettuali.(110)
18. La Regione, nell’ambito di un piano di riordino complessivo della rete d’offerta del territorio della Città metropolitana di Milano, istituisce nuove aziende ospedaliere (AO) secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.(111)
18 bis. La Regione valuta l’istituzione di nuove aziende ospedaliere sul resto del territorio lombardo, sulla base delle esigenze territoriali, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente.(112)
19. Nell’ambito della ATS della Città Metropolitana di Milano e dei territori facenti parte delle comunità montane, nonché dei capoluoghi di provincia situati in aree montane, in ragione della peculiarità territoriale, possono essere individuati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente e sentite le conferenze dei sindaci territorialmente competenti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali che consentono un miglioramento della rete dell’offerta e una sua razionalizzazione; in relazione all’ATS Montagna, la Giunta può valutare l’attribuzione alle singole ASST delle funzioni di cui all’articolo 6, comma 3, lettere b), d), e), f) e g). (113)
20. Fatto salvo quanto definito al comma 2, le singole funzioni disciplinate nel presente articolo possono, in ogni caso, essere svolte anche da soggetti di diritto privato di cui all’articolo 8.
NOTE:
93. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41). Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
100. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. i) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
102. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. k) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
103. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. l) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
107. La lettera è stata modificata dall'art. 9, comma 1, lett. o) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
108. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. p) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
111. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. r) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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