Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 11
(Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo)(139)(140)
1. La Regione istituisce l’Agenzia di controllo del servizio sociosanitario lombardo quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile.(141)
2. Sono organi dell’Agenzia di controllo che restano in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla nomina dei nuovi(142):
a) il direttore generale, rappresentante legale dell’Agenzia è nominato dalla Giunta regionale, fra coloro che sono inseriti nella rosa regionale di cui all’articolo 12, comma 6; il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, nel quale sono disciplinate gli aspetti retributivi e le cause di risoluzione; per quanto attiene gli aspetti previdenziali e assistenziali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 bis, comma 11, del d.lgs. 502/1992;(143)
b) il collegio sindacale, secondo la composizione di cui all’articolo 3 ter, comma 3 del d.lgs. 502/1992;
c) il comitato di direzione, alle cui riunioni partecipa anche il direttore, è composto da tre membri nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza del Consiglio regionale, individuati da un elenco stilato dal comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 4 della l.r. 32/2008, tra i partecipanti ad un bando predisposto dalla Giunta regionale per la selezione di candidati con particolare esperienza di gestione dei sistemi sanitari e socio sanitari e di sistemi di qualità connessi all’attività sanitaria e sociosanitaria e con specifiche competenze legali e gestionali. Il comitato tecnico consultivo, in particolare, individua nell’elenco le candidature più adatte a raggiungere le finalità e gli obiettivi, con la migliore aderenza dei profili ai fabbisogni organizzativi del SSL, in un numero tra il triplo ed il quadruplo dei membri da nominare, anche avvalendosi per la selezione, di test, questionari e/o colloqui individuali, e descrive le caratteristiche dei candidati individuati.
3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza può conferire l’incarico di membro del comitato di direzione anche ad altro soggetto, purchè inserito nell’elenco di cui alla lettera c).
4. L’Agenzia di controllo, quale organismo tecnico-scientifico terzo ed indipendente, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone e propone alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della commissione consiliare competente, il piano annuale dei controlli e dei protocolli; la funzione di controllo delle strutture territoriali delle ATS deve essere svolta integrandosi e coordinandosi con il contenuto dei medesimi. Le strutture delle ATS preposte ai controlli dei soggetti erogatori del SSL svolgono le proprie attività in coerenza con i contenuti del piano annuale dei controlli;(144)
a bis) verifica la corretta applicazione dei protocolli da parte delle ATS;(145)
b) programma e coordina gli interventi delle strutture di controllo delle ATS, in accordo con le ATS di competenza su tutto il territorio regionale;
c) definisce gruppi di lavoro multidisciplinari, attingendo dalle strutture di cui alla lettera a), provenienti da più ATS, per l’effettuazione delle diverse tipologie di controlli, garantendo la completezza delle competenze necessarie;
d) individua e valuta un sistema di monitoraggio improntato al rafforzamento dei controlli, non limitato all’esame a campione, ma articolato in un diffuso raffronto di dati e indicazioni per prestazioni omogenee che garantiscano la rispondenza ai criteri di efficienza, efficacia, qualità, appropriatezza ed economicità delle prestazioni e dei servizi erogati, anche attraverso l’analisi dell’incidenza dei costi sui fattori di produzione dei soggetti erogatori;
e) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione della remunerazione delle funzioni non tariffabili e, in funzione degli esiti analitici, può proporre ulteriori indicatori alla Giunta regionale;(146)
f) valuta la corretta applicazione dei criteri identificati per la determinazione delle maggiorazioni tariffarie di cui all’articolo 27 bise può formulare proposte migliorative alla Giunta regionale;(147)
g) analizza i dati che derivano dall’attività di controllo e fornisce alla Giunta regionale elementi utili per l’aggiornamento del sistema degli indicatori di efficacia ed efficienza a supporto della programmazione, del sistema di valutazione delle performance, utilizzando metodologie di revisione tra pari e al fine di rendere, mediante un’adeguata informazione, la scelta del cittadino consapevole e responsabile;
i) raccoglie i dati oggetto della propria attività di controllo del SSL e le informazioni sulla soddisfazione degli utenti, e con l’obbligo di presentare una relazione annuale al Consiglio regionale e di provvedere alla successiva pubblicazione integrale della relazione, completa di dati esaustivi, in modo puntuale e trasparente;(149)
i bis) sviluppa e valida indicatori di rischio in grado di rilevare in maniera tempestiva eventi sentinella specifici.(150)
5. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), f), g) e i) del comma 4 sono in capo al comitato di direzione. Le funzioni di cui alla lettera b) sono in capo al direttore generale. Le funzioni di cui alla lettera c) sono in capo al direttore generale, sentito il comitato di direzione. (151)
6. Il comitato di direzione valuta il raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati al direttore generale, anche ai fini della valutazione sulla retribuzione di risultato, e propone alla Giunta regionale la risoluzione del contratto nel caso in cui ravvisi la sussistenza di gravi inadempienze o violazioni di legge o dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa.(152)
7. La Regione e tutti gli enti del sistema sono tenuti a fornire all’Agenzia tutti i dati e le informazioni utili all’espletamento dei compiti alla stessa affidati dalla presente legge.(153)
8. Qualora le ATS non si conformino alle richieste formulate dall’Agenzia, la stessa Agenzia invia alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare la segnalazione di tali omissioni, affinchè la stessa Giunta provveda all’assunzione di provvedimenti opportuni nei confronti della ATS inadempiente.(154)
9. Ai fini della piena funzionalità dell’Agenzia, su proposta del comitato di direzione, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce la sede, la struttura organizzativa, il patrimonio e le risorse professionali e finanziarie.
NOTE:
142. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della l.r. 28 novembre 2018, n. 15. Torna al richiamo nota
144. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
146. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. d) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
147. La lettera è stata modificata dall'art. 16, comma 1, lett. e) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22. Torna al richiamo nota
148. La lettera è stata abrogata sotto condizione dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. La condizione si è realizzata a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 ottobre 2019 del decreto del Presidente della Regione di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Torna al richiamo nota
149. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. i) della l.r. 28 novembre 2018, n. 15. Torna al richiamo nota
151. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Vedi pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del 3 ottobre 2019 del decreto del Presidente della Regione di costituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo di cui alla l.r. 28 settembre 2018, n. 13. Torna al richiamo nota
153. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 28 novembre 2018, n. 15. Torna al richiamo nota
154. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 28 novembre 2018, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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