Legge Regionale
30 dicembre 2009
, n. 33
Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità
(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33
Art. 17 bis
1. La Regione promuove la formazione del personale, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle risorse umane di tutte le professioni sanitarie, sociosanitarie, sociali e tecnico-amministrative del SSL, con l’obiettivo di migliorare la professionalità a beneficio della qualità e dell’eccellenza del SSL e dei servizi erogati ai cittadini.(203)
2. La Regione assicura per tutti i livelli professionali percorsi formativi adeguati a garantire l'acquisizione delle competenze in ambito sanitario, assistenziale, specialistico e territoriale, favorendo percorsi formativi orientati alla cura della persona e della cronicità.(204)
3. La Regione attraverso una programmazione triennale della formazione delle risorse umane del SSL e il relativo aggiornamento annuale, in linea con gli indirizzi di programmazione regionale, persegue il miglioramento della qualità del SSL per favorire l’attuazione del PSSL.(205)
4. La Regione assicura il corretto equilibrio tra la programmazione del fabbisogno di risorse umane e delle competenze e lo sviluppo del SSL, individuando metodologie avanzate di stima del fabbisogno, allineate con le risorse finanziare regionali e d’intesa con le università.
5. La Regione promuove l’integrazione tra le funzioni di assistenza, didattica e ricerca, per migliorare la formazione delle risorse umane impiegate nel SSL e garantire l’eccellenza nel contesto nazionale e internazionale.
6. Ai predetti fini è istituita presso l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS Lombardia), quale propria articolazione organizzativa, l’Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (AFSSL), senza oneri a carico del bilancio regionale. L’AFSSL sostituisce la scuola di direzione sanitaria. (206)
7. L’AFSSL risponde ai principi ispiratori del SSL e intende perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere e garantire l’eccellenza del SSL, anche integrandosi con le funzioni di didattica, assistenza e ricerca del SSL;
c) garantire la formazione specialistica obbligatoria non universitaria, prevista dalla normativa nazionale, in particolare cura:
1. la tenuta del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, rilasciando l’attestato di formazione manageriale e la sua rivalidazione;
2. il corso di formazione specifica in medicina generale, assegnato alle Regioni dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE);
d) realizzare nel SSL la rete formativa, la promozione e attuazione di percorsi formativi multidisciplinari, trasversali rispetto ai livelli di inquadramento e le specializzazioni e curare le esigenze formative necessarie per l’implementazione del SSL in coerenza con le previsioni del PSSL;(208)
e) promuovere la sussidiarietà orizzontale tra rete di formazione e tra gli enti e le agenzie formative e la libera scelta del professionista nell’accedere alla formazione continua;
f) verificare la formazione conseguita all’estero dal personale del SSL e promuovere l’internazionalizzazione dei percorsi formativi;(209)
g) promuovere percorsi di formazione strategica sulle policy sanitarie e l’innovazione continua del SSL, nell’assistenza, ricerca e didattica;(211)
NOTE:
202. La rubrica è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41).
203. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
204. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. b) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
205. Il comma è stato sostituito dall'art. 23, comma 1, lett. c) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
206. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41) e successivamente dall'art. 23, comma 1, lett. d) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 e dall'art. 23, comma 1, lett. e) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
207. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. f) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
208. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. g) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
209. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. v) della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41 (per l'efficacia vedi art. 1, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 41). La lettera è stata successivamente modificata dall'art. 23, comma 1, lett. h) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
210. La lettera è stata aggiunta dall'art. 23, comma 1, lett. i) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
211. La lettera è stata modificata dall'art. 23, comma 1, lett. j) della l.r. 14 dicembre 2021, n. 22.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia