Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 17 quater
(Borse aggiuntive per le scuole di specializzazione dell’area veterinaria e premialità per tesi di specialità in ambito veterinario)(214)
1. Al fine di favorire l’assolvimento delle funzioni istituzionali del Servizio sanitario regionale per quanto attiene alla sanità pubblica veterinaria, la Regione finanzia, borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell’area veterinaria che consentono l’acquisizione di titoli idonei all’accesso ai concorsi per la dirigenza veterinaria.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, con particolare riguardo al potenziamento e al miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione delle attività di controllo ufficiale in ambito veterinario, la Regione concede, altresì, un premio pari a 5.000,00 euro per ogni tesi di specialità valutata meritevole secondo criteri afferenti al pregio scientifico dei contenuti e agli aspetti innovativi.
3. Alla valutazione di cui al comma 2 provvede una commissione della quale fanno parte:
a) un componente designato dall’Università degli studi di Milano – Dipartimento di medicina veterinaria e scienze animali (DIVAS);
b) due dirigenti designati della competente direzione della Regione.
4. La Giunta regionale provvede alla costituzione della commissione sulla base delle designazioni ricevute, senza oneri a carico del bilancio regionale.
5. Alle spese derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, come individuate dai successivi commi 6 e 7, è assicurata la copertura finanziaria con le corrispondenti risorse derivanti dagli introiti annualmente incassati da Regione ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117), al Titolo 3 ‘Entrate extratributarie’ - tipologia 500 ‘Rimborsi e altre entrate correnti’ dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.
6. Al finanziamento di un numero massimo di dieci borse di studio aggiuntive per le scuole di specializzazione dell’area veterinaria di cui al comma 1, riferite al primo ciclo accademico aa.aa. 2023/2025, previsto in euro 113.570,00 per ciascun anno del triennio 2023-2025, nonché al finanziamento di dieci premi di cui al comma 2, previsto in euro 50.000,00 in ciascun anno del triennio 2023-2025, si provvede a valere sugli accantonamenti vincolati esistenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e impegnati alla missione 13 ‘Tutela della salute’, programma 07 ‘Ulteriori spese in materia sanitaria’ - Titolo ‘Spese correnti’ dello stato di previsione delle spese del bilancio 2023-2025.
7. A decorrere dal 2024, per i successivi cicli accademici, gli interventi previsti dal presente articolo sono finanziati nei limiti delle somme derivanti dagli introiti annualmente incassati da Regione ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 32/2021, appositamente accantonate per la sanità veterinaria negli esercizi precedenti.
NOTE:
214. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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